5-11-2014 Federica-Riproponiamo l’intervento tenuto in occasione di PetsFestival dal Dott. FABIO DALL’OSSO – MEDICO VETERINARIO E DOTTORE IN PRODUZIONI ANIMALI E CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA.
Tutti gli animali che si trovano sul territorio italiano, indipendentemente dalla specie di appartenenza, possono essere fondamentalmente inquadrati in tre grandi categorie: la fauna selvatica italiana (vive naturalmente libera sul territorio italiano ed è indipendente dall’uomo – fauna autoctona- oppure viene da questo detenuta), la fauna selvatica esotica (vive naturalmente libera sul territorio di altri paesi oppure viene detenuta dall’uomo oppure vive libera sul territorio italiano ed è indipendente dall’uomo – fauna alloctona – pur essendo stata da questo, volontariamente o involontariamente introdotta) e gli animali domestici (sono stati selezionati, nel tempo, dall’uomo a partire da specie selvatiche italiane o esotiche, vivono con l’uomo e da questo dipendono oppure vivono liberi sul territorio italiano e sono indipendenti dall’uomo (animali randagi) pur essendo stati da questo, volontariamente o involontariamente introdotti).
Volendo inquadrare correttamente le norme poste a tutela di una qualunque specie animale bisogna, prima di tutto, capire a quale delle tre precedenti categorie la specie appartiene.
Riguardo al Furetto (Mustela putorius furo), in base ad un parere emesso dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.) risalente al 3 marzo 2003, si può affermare che pur derivando per domesticazione dalla Puzzola europea (Mustela putorius), il Furetto va considerato un animale domestico ed è pertanto di libera detenzione non rientrando nei vincoli imposti dall’art. 1 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 che tutela la fauna selvatica omeoterma dichiarandola “patrimonio indisponibile dello Stato”.
Storicamente il Furetto fu selezionato, partendo dalla Puzzola europea, circa duemila anni fa dai Greci e dai Romani ed inizialmente veniva impiegato principalmente come ausilio per la caccia al Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), va però sottolineato come tale impiego sia oggi vietato nel nostro paese in base all’art. 13 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 che elenca i mezzi consentiti per lo svolgimento dell’attività venatoria (fucile, arco e falco) senza citare il Furetto.
Col passare dei secoli il Furetto è divenuto sempre più un animale domestico d’affezione come testimoniato anche da un famoso dipinto di Leonardo da Vinci, “Dama con l’ermellino”: in tale opera viene ritratta una nobildonna che tiene in braccio un animale che, in base alle dimensioni ed all’aspetto, possiamo facilmente identificare non con un Ermellino (Mustela erminea) ma con un Furetto.
Inquadrato correttamente il Furetto quale animale domestico d’affezione non più utilizzabile per scopi venatori, possiamo ora vedere quali sono le principali norme che lo tutelano.
Fondamentalmente il Furetto può essere fatto oggetto di due tipi di illeciti: il maltrattamento e l’abbandono, entrambi dotati di implicazioni sia in ambito penale che amministrativo. Riguardo ai casi di maltrattamento le norme invocabili sono gli articoli 544-bis (“Uccisione di animali”), 544-ter (“Maltrattamento di animali”; per i maltrattamenti più gravi e palesi) e 727, secondo capoverso (“Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”; per i maltrattamenti più lievi e meno evidenti) del Codice Penale; alle sanzioni penali comminate sulla base di tali articoli, si possono poi aggiungere sanzioni amministrative accessorie inflitte sulla base di Leggi Regionali e di norme comunali che puniscono il maltrattamento degli animali. Per quanto invece concerne i casi di abbandono, è possibile invocare l’art. 727, primo capoverso (“Abbandono di animali”) del Codice Penale, alle sanzioni penali comminate sulla base di tale articolo è poi possibile aggiungere sanzioni amministrative accessorie inflitte sulla base di Leggi Regionali e di norme comunali vigenti in materia di abbandono di animali. Eventuali segnalazioni di condotte illecite perpetrate in danno a Furetti possono essere inoltrate dai cittadini a tutte le Forze di Polizia Statali ed in particolare al Corpo forestale dello Stato, a tutte le Forze di Polizia Locali ed in particolare alla Polizia Provinciale ed alle Guardie Particolari Giurate delle varie associazioni protezionistiche dotate della qualifica di Guardie Zoofile.
Ringraziamo nuovamente il dott. Dall’Osso per il suo prezioso contributo.