Intervista all’Avvocato Francesca Zambonin di Avvocato Animali

4-2-2016 Cinzia-I tempi cambiano e con essi le nostre esigenze: gli animali sempre più vittime e strumento da parte di malintenzionati si trovano ad aver necessità di un’assistenza legale specifica e competente in questo settore, e proprio per questo che la nostra Associazione ha interpellato l’Avvocato Francesca Zambonin del servizio legale Avvocato Animali per aiutarci a fare chiarezza sulle materie forensi che riguardano gli animali.

Buongiorno Avvocato Zambonin, la ringraziamo per essere qui con noi; prima di parlare di animali e degli abusi praticati su di loro, ci presenti Avvocato Animali, quando nasce e di cosa si occupa e qual’è il reato più frequente in cui viene richiesta la vostra assistenza.

AvvocatoAnimali.it è un servizio dello studio IlTuoLegale.it , che raggruppa professionisti in settori diversi ma affini per offrire ai propri partner e clienti un servizio di qualità a 360 gradi. 

Alcuni professionisti dello Studio hanno maturato esperienze e competenze nel settore del diritto degli animali e questo, unito alla sensibilità verso gli animali e la natura, li ha portati a specializzarsi nella tutela degli animali.

Il sito Avvocato Animali è nato ufficialmente nel 2013, sebbene ci occupassimo di diritto degli animali già da molto tempo.

Trattandosi di uno Studio Legale di stampo per lo più civilistico, la maggior parte delle richieste che pervengono ai nostri professionisti riguarda l’affidamento degli animali in caso di separazione o divorzio, ovvero varie forme di responsabilità contrattuale o extracontrattuale. 

Come avvocato, ritiene attraverso le disposizioni attuali di riuscire a difendere e far valere i diritti sugli animali?

Per quanto riguarda l’aspetto civile, la normativa attuale è senz’altro inadeguata a regolamentare i molteplici aspetti delle controversie che possono riguardare i nostri amici animali ed è di conseguenza insufficiente a tutelare gli animali e gli umani che li hanno in adozione o affidamento. Peraltro, sono al vaglio del Parlamento diverse proposte di legge dirette ad introdurre una normativa specifica.

In ambito penale la situazione va un po’ meglio, a seguito della recente introduzioni di norme ad hoc ed un progressivo inasprimento delle pene previste per i reati contro gli animali. 

Per quale motivo, secondo lei, non c’è ancora una legge specifica ed applicata ed un riconoscimento dell’animale quale essere senziente ed avente diritto?

Il nostro ordinamento prevede che i diritti e le tutele siano riservati solo alle persone: non rientrando gli animali in questa categoria, rientrano per esclusione nella categoria “cose” e sono pertanto esclusi da ogni tutela (o quasi). Il cammino verso la tutela dell’animale come essere senziente è tracciato anche da norme internazionali, ma la strada che porta al riconoscimento di una tutela piena a favore degli animali è ancora lunga.

La compravendita di animali implica alcune forme di contratti di cessione o accordi specifici per effettuare le transazioni; il suo studio si occupa anche di questo?

Certo. E’ una delle richieste più frequenti che giungono allo Studio.

Non essendo prevista nel nostro ordinamento una normativa ad hoc – ed applicandosi di conseguenza le regole per la compra-vendita di cose – è importantissimo che le parti regolino tra loro le rispettive obbligazioni attraverso la stipulazione di un contratto scritto.

Un accordo di cessione redatto e controfirmato dalle parti ha valore legale effettivo anche se contiene in esso normative anticostituzionali?

Il contratto ha “forza di legge” tra le parti che lo hanno sottoscritto purché le clausole in esso contenute non siano illegali, nulle, annullabili, vessatorie, anticostituzionali, contrarie all’ordine pubblico: è per questo che serve l’aiuto di un legale per la redazione di un contratto che possa efficacemente esplicare i propri effetti tra le parti.

Ci può raccontare un caso in cui il vostro intervento è risultato fondamentale?

Uno degli ultimi casi affrontati è l’affidamento del cane di famiglia al nostro cliente, che se ne occupava fin dal momento della separazione. Dopo la separazione la moglie aveva infatti lasciato la casa famigliare trasferendosi molto lontano e lasciando alle cure del marito il cagnolino di famiglia, alla medesima intestato. Dopo 4 anni è tornata per riprendersi il cane, vantando appunto la proprietà del cane sulla base dell’intestazione.

Grazie al nostro intervento siamo riusciti ad impedire la sottrazione del cane al marito. Infatti, ai fini dell’affidamento non assume alcuna rilevanza la circostanza dell’intestazione dell’animale (attraverso il microchip di cui ogni animale deve essere dotato per legge) ad uno dei due coniugi, non essendo l’animale un bene registrato ma un essere vivente, che risponde agli stimoli della realtà che lo circonda e instaura rapporti con l’intero nucleo familiare. In tal caso, si deve dare prevalenza a chi lo accudisce e non al mero intestatario del microchip.

Esiste una qual forma di tutela per gli animali vittime in separazioni o divorzi quindi ridotti a “oggetti contesi” dai coniugi? 

Sempre più frequentemente gli animali di famiglia sono causa di aspre liti tra le parti in fase di separazione in ordine al loro affidamento.

Al momento nel nostro ordinamento non ci sono regole per disciplinare tale aspetto, e bisogna affidarsi alla sensibilità del Giudice che sta trattando la causa di separazione per le questioni che attengono l’affidamento dell’animale domestico.

Non sempre, però, il Giudice della separazione dispone anche un regime di “affidamento” dell’animale domestico, ritenendo non rientri nella materia oggetto della vertenza.

In tal caso, per regolamentare l’affidamento dell’animale di famiglia bisognerà esperire una causa ordinaria, la quale è diretta però a determinare la “proprietà” dell’animale e la consegna dello stesso all’una o all’altra parte. Non è previsto un regime di affidamento alternato e dunque anche in questo caso la legge si dimostra inadeguata e non al passo con le esigenze del sentire comune nei confronti degli animali.

Nel caso in cui viene redatto un testamento con istruzioni e lasciti in favore del proprio animale, in Italia ha valore legale?

No. Poiché il nostro ordinamento non considera gli animali soggetti giuridici ma “cose”, gli stessi non hanno il diritto di ereditare direttamente ed un testamento che indicasse quale erede il proprio animale sarebbe nullo.

E’ però possibile indicare quale erede la persona che si occuperà dell’animale, o un’associazione o fondazione a tutela degli animali.

Ringraziamo l’Avvocato Zambonin per il tempo che ci ha dedicato e comunichiamo a tutti i soci di Un Furetto in Famiglia che lo Studio si è reso disponibile ad effettuare uno sconto che va dal 10% (per le tariffe fino ad Euro 900,00) al 15% (per le tariffe superiori) sulle tariffe ordinarie applicate ai membri della nostra Associazione.

CONTATTI

Avv..to Francesca Zambonin

Il Tuo Legale.it

Via Don Albertario n. 13 – 20082 Binasco (MI) – Italia

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